Con la circolare 333-G/II.2624/02 del 29 maggio 2012 il Dipartimento della P.S. Servizio TEP e spese varie ha fornito chiarimenti in ordine a numerosi quesiti relativi alla liquidazione delle missioni.

 

Ciò al fine di garantire uniformità di indirizzo e applicazio-ne della normativa, con particolare riferimento alla legge 12 novembre 2011, nr. 183 (legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), di recente pubblicazione, recante misure di contenimento degli oneri di finanza pubblica.

L'art. 4, comma 98 della citata normativa recita testualmente: "Il personale appartenente alle am-ministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale, fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili".

Al riguardo il Dipartimento precisa che il termine "disponibili", riferito alle strutture dell'Amministrazione esistenti presso il luogo di missione, deve comprendere anche l'accezione "fruibile". A tale riguardo e con specifico riferimento agli alloggi, la disponibilità non dovrà essere verificata esclusivamente rispetto alla circostanza che l’immobile sia o meno libero, ma anche al fatto che siano garantiti gli standard necessari riferiti sia allo stato che almeno ai servizi e alle dotazioni previste per la categoria alberghiera di cui all'art. 13 comma 2 del D.P.R. nr. 51 del 16.04.2009.

A tale ultimo proposito il Dipartimento fa presente essere in corso di svolgimento l'attività della Commissione prevista dall'art. 22 dell' ANQ del 31 luglio 2009, designata alla formulazione di proposte per l'individuazione dei criteri di idoneità degli alloggi per il personale della Polizia di Stato in missione, e che non appena saranno terminati i lavori del suddetto organismo, saranno eventualmente fornite ulteriori e più dettagliate informazioni.

Pertanto, nella predisposizione dei provvedimenti di invio in missione, il Dirigente della sede di servizio del dipendente che verrà inviato in missione, sentito il Dirigente della sede di destinazione, è tenuto a verificare, in via preventiva, la possibilità dì utilizzare le strutture dell'Amministrazione per il vitto e idoneo alloggio del personale. Tale ultima circostanza dovrà essere formalizzata nel provvedimento di invio in missione, al quale il dipendente ha l'obbligo di attenersi.

Qualora la sistemazione logistica non possa essere assicurata presso le strutture dell'Amministrazione (mense e alloggi), gli stessi dovranno attivarsi affinché essa venga affidata ad esercizi che offrano garanzie di massima affidabilità ed economicità. Nello stabilire le modalità di svolgimento della trasferta, a tutto il personale dovrà essere assicurato, ove possibile, lo stesso trattamento economico a parità di situazione operativa. I sopra evidenziati adempimenti valgono anche nel caso di missioni disposte dagli Uffici e o Direzioni Centrali del Dipartimento.

Per quel che concerne il rimborso forfetario, premesso che il comma 12 dell'art. 13 del D P.R. nr. 51/09 recita testualmente: "L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.

Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00.

Resta fermo quanto previsto in tema di esclusio-ne del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio", l'autorizzazione al trattamento forfetario è condizionata anche all'accertamento dell'esistenza e della disponibilità di strutture dell'Amministrazione per il vitto e per l'alloggio.

Effettuata tale verifica, qualora sì accerti l'indisponibilità delle strutture dì cui sopra, il Dirigente, avrà cura dì individuare il trattamento economico di missione da corrispondere, se quello ordinario con rimborso delle fatture di pernottamenti e pasti o il pagamento della somma forfetaria.

Sarà, pertanto, auspicabile un'analisi comparata dei costi della trasferta in relazione alle diverse modalità di liquidazione, per valutare quale sia la più conveniente in conformità alle politiche dì bilancio finalizzate al contenimento ed alla riqualificazione della spesa pubblica.

Le scelte effettuate dai Dirigenti, in materia di gestione delle risorse finanziarie, rientrano nella loro competenza ed autonomia e sono soggette a tutte le responsabilità connesse all’incarico, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                                                                               Il Direttore Centrale

                                                                                      Fioriolli

Circolare M.I. - Dipartimento P.S. nr.333-G/II/2624/02 del 29/05/2012

Weather

current

Chi è online

Abbiamo 328 ospiti e nessun utente online

Convenzioni

Convenzioni Siulp

modello 730

futura vacanze

Asso Cral

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline