Siamo qui a ribadire come, da oltre un anno ormai, le legittime richieste del personale oltre a permanere per mesi in attesa di determinazione al termine dell’esame trovino continui cavilli, ricercati ad hoc, ad ostacolarne la concessione.

OGGETTO: Ufficio Personale Assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche - Interpretazioni

Dott. Raffaele MICILLO Questore di Firenze

Facendo seguito alla nota del 24/03/2014 con la quale si segnalava una reiterata interpretazione negativa in ordine alla concessione di diversi istituti contrattuali come il congedo straordinario e la Legge 104, questa O.S. si trova a dover stigmatizzare l’ennesimo esempio di singolare gestione delle istanze del personale.

Il riferimento va alle richieste di assenza dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici cui il locale Ufficio Personale persiste a ricercare interpretazioni, peraltro non supportate nella normativa di riferimento, restrittive e volte a limitare l’accesso al diritto del personale a ricorrere al congedo straordinario.

Addirittura, con nota n.14343 del 13/12/2013 ancora una volta firmata con la dicitura “d’ordine del Questore”, la sviscerata e dotta ricerca giuridica portava a sottolineare la sostituzione del termine “assenza” con il termine “permesso” e attraverso una attività di collegamento si arrivava con il mettere in discussione la norma e trovare il cavillo rispetto alla concessione.

Ma la nota, inviata a tutti gli Uffici e Specialità della provincia, andava ben oltre sospendendo di fatto un istituto contrattuale come il congedo straordinario in attesa di chissà quali istruzioni nel modo in cui testualmente si riporta “(…) Per quanto sopra premesso, in attesa di disposizioni attuative Ministeriali le eventuali determinazioni relative alle istanze presentate saranno sospese a far data dal 30 ottobre 2013”.

Un diritto del personale, un istituto contrattuale, sospeso unilateralmente con procedimenti amministrativi, ancora una volta, sottoposti a singolari iniziative locali. Corre il caso di rammentare che dal Dipartimento della P.S., che ci pare sia l’Ente preposto a ad interpretare, nessun richiamo ai termini “permesso – assenza” è stato mai fatto rispetto la lettura della norma che disciplina l’assenza per visite, terapie e prestazioni specialistiche.

L’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento con nota n.557/RS/01/61/4166 del 02/08/2013 ha fornito elementi utili a comprendere l’applicazione e informare circa l’invio di un quesito alla Funzione Pubblica sulla base di tre questioni ritenute dubbie, ovvero:

1 - se il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio sia tenuto a dimostrare l’impossibilità di poter effettuare la visita al di fuori dell’orario di servizio;

2 - se permane la necessità di attestare nella documentazione l’orario di effettuazione della prestazione;

3 - se il ricorso al congedo straordinario per malattia per visita specialistica possa configurarsi come una libera scelta del dipendente (con l’unico onere di produrre la certificazione dell’avvenuto esame).

Come noto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento, con nota del 28 marzo scorso ha trasmesso la circolare n.2, datata 17/02/2014, del Dipartimento della Funzione Pubblica che chiarisce le linee operative e scioglie i dubbi sollevati senza sollevare ulteriori elementi di cavillo. Infatti il tenore della nota, a firma del Direttore Centrale, pare essere chiaro “Poiché l’elaborazione di tale documento risulta essere dettagliata e puntuale, si trasmette, in allegato, copia dello stesso, al fine di fornire un contributo agli uffici che amministrano il personale della Polizia di Stato per la gestione delle richieste di assenza dal servizio per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.”.

Siamo qui a ribadire come, da oltre un anno ormai, le legittime richieste del personale oltre a permanere per mesi in attesa di determinazione al termine dell’esame trovino continui cavilli, ricercati ad hoc, ad ostacolarne la concessione anche attraverso provvedimenti singolari come “la sospensione”, sine die, delle determinazioni relative alle istanze presentate e addirittura la restituzione agli Uffici di numerose istanze del 2013 inevase.

Da diverso tempo, ormai, l’Amministrazione locale facente capo oggi alla Sua persona ha dato una impostazione restrittiva e, a parere di questa O.S., spesso errata alle valutazioni delle istanze connesse alle varie tipologie di congedo straordinario e finanche alla Legge 104.

Peraltro, tutto ciò in contrasto con la Sua propensione alla vicinanza nei confronti del personale Premesso quanto precede, si riafferma la necessità di aderire al rispetto delle procedure previste riguardo ai procedimenti amministrativi, che così impostati porteranno senza dubbio a contenziosi che il Siulp sosterrà anche se necessario attraverso una class-action dinanzi al T.A.R. considerato che i reiterati dinieghi di diritti soggettivi vanno a ledere situazioni personali delicate che meriterebbero ben altra considerazione.

Inoltre si sottolinea l’esigenza di applicare la norma nella sua naturale esegesi senza ricorrere ad interpretazioni autonome e parziali volte esclusivamente a danno del personale.

Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Firenze, 18 aprile 2014                            Il Segretario Generale Riccardo FICOZZI

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