Un nostro lettore ci chiede chiarimenti in relazione alla possibilità di chiedere il congedo straordinario biennale per assistere il famigliare disabile.
Con particolare riferimento al trattamento economico, previdenziale e alla possibilità di sospendere il congedo stesso in caso di maternità, malattia propria o ricovero dell’assistito.
Il congedo biennale spetta ai parenti conviventi ed ai genitori, anche non conviventi, per assistere figli e familiari in situazione di handicap ai sensi della legge 104 oppure con grave malattia.
Il riferimento normativo del congedo straordinario biennale è l’articolo 42 del d.lgs. 151/2001 che, al comma 5, prevede il pagamento di un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative della retribuzione.
Ai fini previdenziali, il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Durante il congedo non maturano ferie, tredicesima e TFR, ma quelli già maturati e ricadenti tra gli elementi fissi della retribuzione si considerano per quantificare l’indennità spettante.
Ad esempio, i ratei di tredicesima e quattordicesima già maturati, che fanno parte delle voci fisse della retribuzione. Con il messaggio n. 30/2024, l’INPS ha precisato che «l’indennità deve essere commisurata all’importo dell’ultima retribuzione percepita, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, quali gratifiche, indennità, premi». Sono invece esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Nel calcolo dell’indennizzo mensile sono, dunque, compresi i ratei della tredicesima mensilità, nonché le altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc. mentre sono esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il rateo di tredicesima maturato, quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente, è pertanto computabile nella base per il calcolo della retribuzione del congedo straordinario essendo un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio, corrisposta a fine anno a indipendentemente dal merito.
Al riguardo, l’Istituto di previdenza ha citato alcuni precedenti giurisprudenziali che confermano i criteri esposti nel messaggio, come la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658, che si è pronunciata sulla natura di emolumento fisso e ricorrente della tredicesima mensilità. Con il nuovo Messaggio, dunque, l’INPS scioglie ogni dubbio sui criteri di computo del rateo della tredicesima e quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario che ci occupa. In caso di ricovero dell’assistito, tendenzialmente si perde il diritto al congedo, a meno che non sia richiesta comunque la presenza di un caregiver dai sanitari.
La possibilità di interrompere il congedo straordinario per l’insorgenza di malattia o maternità è confermata dalla Circolare INPS 64/2001. In questi casi, il lavoratore può decidere di interrompere il congedo straordinario.