Un Collega ci scrive chiedendo se i padri di bambini di età inferiore a tre anni, possono chiedere all'amministrazione l'esenzione del lavoro notturno o turno continuativo. Il testo dell’articolo 53, così come modificato dall’articolo 11 del D.lgs 80/2015, disciplina alcune limitazioni al lavoro notturno.

Esso prevede la facoltatività del lavoro notturno per:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.

La contrattazione collettiva per il personale di Polizia a ordinamento civile ha poi previsto ulteriori benefici.

In particolare, l’articolo 18 del DPR 16 aprile 2009 , nr. 51 (4° contratto integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 20062009 e al biennio economico 2006-2007) prevede i seguenti benefici:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età. Per poter avvalersi dell’esonero in questione, è necessario che l’orario di servizio dei coniugi coincida in modo completo. Ciò significa che l’Amministrazione, a richiesta di uno dei coniugi, è tenuta ad accordare il beneficio solo qualora vi sia coincidenza temporale tra i turni di servizio dei coniugi stessi (mattina pomeriggio sera). Viceversa, non si ha diritto ad accedere al beneficio di cui trattasi nell’ipotesi in cui i diversi servizi coincidano in modo parziale o residuale, ovvero qualora l’organizzazione dell’Ufficio, Reparto o Istituto in cui i coniugi dipendenti prestano rispettivamente la propria attività, in considerazione della tipologia dei turni di servizio ivi esistenti, non consenta un’effettiva alternanza di impiego tra i coniugi. Su tale peculiare aspetto in sede di Commissione Paritetica è stato ribadito che, fermo restando il divieto di sovrapposizione completa dei turni, gli Uffici sono tenuti ad agevolare al massimo le esigenze del personale interessato, anche facendo ricorso ad altri istituti previsti dalla normativa vigente (orario flessibile, mobilità interna). In tema vedasi circolare N. 333-A/9807.B.7 del 26 maggio 2008.

b) esonero dal turno notturno, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, sino al compimento del terzo anno di età del figlio. In tale ambito si è ritenuto opportuno chiarire che ai fini della concessione del beneficio in argomento risulta vincolante il presupposto che il coniuge del richiedente svolga un’attività lavorativa il cui orario sia articolato, in via non eccezionale, anche nelle fasce orarie notturne. Ciò in quanto il requisito dell’alternanza, espresso dalla norma, si realizza solo qualora entrambi i genitori siano concretamente destinatari dello stesso beneficio (circolare nr. 333-A/9807.B.7 del 26 maggio 2008).           

c) esonero, a domanda, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore, sino al compimento del terzo anno di età del figlio. Si sono verificati problemi interpretativi a causa della tendenza manifestata da taluni uffici periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, di interpretare in senso restrittivo l’espressione “turni continuativi”. In base a tale interpretazione restrittiva la lavoratrice che si trovi in una delle descritte situazioni potrebbe essere impiegata in servizi continuativi, purché non effettui l’intera turnazione.  Se fosse corretta tale interpretazione, dunque, la citata lavoratrice potrebbe essere impiegata, ad esempio, come “piantone” per i turni 7.00/13.00 e 13.00/19.00. Così, evidentemente, non è, atteso che è lo stesso tenore letterale della norma a escludere tale possibilità, così come più volte evidenziato dallo stesso Dipartimento della pubblica sicurezza, tra l’altro con nota nr. 333-A/9807.F.6.2 del 10 aprile 2005, ove si prescrive esplicitamente che “le dipendenti che abbiano chiesto l’applicazione del predetto beneficio non potranno essere impiegate in nessuna delle fasce orarie in cui si articola la turnazione h 24”.

d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni.

Roma, 11 ottobre 2015                   La Segreteria Nazionale

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