Un nostro lettore, soggetto al blocco degli emolumenti per via del tetto salariale, ci scrive per chiederci se dal 1 gennaio 2014 verrà ripristinato l'assegno di funzione. La risposta è negativa!

 

Infatti ciò non avverrà in applicazione del D.P.R. 122/2013, art. 1, comma 1, che proroga fino al 31 dicembre 2014 l’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010. Il DPR 122/2013 in materia di blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali dei dipendenti pubblici è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre scorso.

Il blocco dei contratti in realtà era stato previsto dall’ex Ministro Tremonti ben tre anni or sono, vale a dire nel 2010: il DL 78/2010, aveva previsto lo stop alle procedure negoziali fino al 31 dicembre 2013.

L’anno successivo, estate 2011, Tremonti in una delle pesantissime manovre che caratterizzarono quella fase, esattamente il DL 98/2011, previde la possibilità di prorogare ancora per un anno il blocco dei contratti attraverso lo strumento del Regolamento.

E questo si è puntualmente verificato ad opera del governo Letta.

In dettaglio il provvedimento prevede:

1. Congelamento dei salari e blocco delle progressioni economiche (art. 9 comma 1 Dl 78/2010). Per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

2. Blocco degli scatti di anzianità

3. Blocco dei contratti parte economica, nel senso che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

Roma, 8 febbraio 2014          La Segreteria Nazionale

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