Un collega ci scrive chiedendo chiarimenti in ordine alla norma che impedisce, di fatto, di dare attuazione al ruolo direttivo Speciale questione che ormai da tempo pare essere stata parcheggiata in una sorta di limbo.

Inoltre viene atteso un parere, asseritamente richiesto ai sindacati, relativamente ad una bozza di circolare che riguarderebbe la nomina alla qualifica di Commissario del Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato.

Preliminarmente appare necessario riassumere la vicenda relativa al Ruolo direttivo Speciale dei Commissari della Polizia di Stato. In virtù della legge 78/2000 che conferiva delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi di revisione dell’ordinamento del personale della Polizia di Stato, con espresso riferimento ai ruoli direttivo e dirigente, autorizzandolo, al contempo, all’adozione di successive disposizioni correttive e integrative, il Governo emanava il D.Lgs. 334/2000 concernente il riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

Successivamente venivano emanati il D.Lgs. 201/2001 e il D.Lgs. 477/2001 contenenti provvedimenti correttivi e integrativi del citato D.Lgs. 334/2000. Detti atti legislativi costituiscono le fonti dell’istituzione e regolamentazione del Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato (vedi in particolare il capo II del D.Lgs. 334/2000, dall’art. 14 e segg. , nonché gli articoli 24 e 25).

Dopo l’emanazione del D.M. 2.12.2002 n. 276 (Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari ed equiparati), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2002, n. 298, e il D.M. 24-12-2003 n. 400 (Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato), pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2004, n. 63, veniva emanata la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) che all’art. 1 - punto 261 prevedeva: “Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l’applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:

a) mediante l’affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all’articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

b) mediante l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell’ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000”.

Detta norma, come ben si comprende, ha avuto il sostanziale effetto di congelare il Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato.

Tuttavia, è stata sempre data applicazione all’articolo 21 del D.Lgs. 334/2000 che prevede l’inquadramento nella qualifica di Commissario del ruolo Speciale per gli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza con decorrenza dal giorno successivo a quello la cessazione dal servizio. Condizione per ottenere detto inquadramento è l’aver prestato servizio “senza demerito” nell’ultimo quinquennio.

Il parere richiesto, uno o due anni orsono, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alle organizzazioni Sindacali, riguardava non il Ruolo direttivo Speciale ma unicamente il contenuto di una circolare che ha poi precisato il significato della locuzione “senza demerito” che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’articolo 21 del D.Lgs. 334/2000 che, come già detto, prevede l’inquadramento nella qualifica di Commissario del ruolo Speciale per gli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza con decorrenza dal giorno successivo a quello la cessazione dal servizio.

Roma, 21 marzo 2015            La Segreteria Nazionale

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