Alcuni colleghi ci chiedono notizie in merito a direttive emanate dalla Funzione pubblica con riguardo al dritto allo studio, con particolare riferimento alla formazione universitaria a carattere telematico.

Il provvedimento di riferimento è costituito dalla circolare nr. 12/2011 il cui contenuto riguarda tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/01. Premessa la rilevanza della formazione universitaria nelle pubbliche amministrazioni, la circolare cerca di corrispondere alle richieste di chiarimento in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, con riferimento alla sempre più ampia diffusione di corsi organizzati dalle università telematiche.

Per quel che concerne il personale interessato ai corsi, la Funzione Pubblica dispone che esso ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale; Per quel che concerne l’aspetto relativo alla possibilità di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche.

In proposito, anche alla luce di quanto precisato dall'ARAN in più di un'occasione, la circolare chiarisce che le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche.

E' chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

Per quanto riguarda l'aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, questa segue la disciplina contenuta nell'art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificata dalla l. n. 240 del 2010 e dal d.lgs. n. 119 del 2011. In particolare, con la l. n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini) è stato previsto che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene "compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione", accordando così all'interessato una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon andamento. Inoltre, sempre al fine di non pregiudicare l'organizzazione e l'azione dell'amministrazione (soprattutto nell'attuale momento storico, caratterizzato da forti limitazioni all'acquisizione di nuove risorse umane) il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo.

Con l'art. 5 del d.lgs. n. 119 del 2011 (attuativo della delega conferita al Governo con l'art. 23 della l. n. 183 del 2010 per il riordino della normativa in materia di congedi aspettative e permessi), è stato poi chiarito che la ripetizione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in cui vi sia stata questa opzione da parte dell'interessato) è dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l'amministrazione pubblica, mentre nessuna ripetizione è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra amministrazione.

La motivazione di questa esplicita disciplina risiede nella consapevolezza del valore dell'accrescimento culturale e professionale che di regola consegue al dottorato, valore che non è e non può essere limitato alla singola istituzione di appartenenza, ma è riferito all'intero apparato pubblico che si arricchisce nel suo complesso di professionalità.

Roma, 6 giugno 2015            La Segreteria Nazionale

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