Continuano a pervenire quesiti in relazione al limite anagrafico per la pensione di vecchiaia. A beneficio dei colleghi interessati ribadiamo volentieri il principio che, quando si raggiunge il limite anagrafico previsto in relazione alla qualifica di appartenenza il dipendente viene pensionato d’Ufficio.
Tuttavia, qualora non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, operano i meccanismi della Finestra mobile e dell’incremento dovuto all’adeguamento della speranza di vita, con la conseguenza che il dipendente interessato resta in servizio, al massimo, per l’ulteriore periodo di operatività dei suddetti meccanismi, ma comunque, non oltre il momento in cui matura i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.
Il collocamento in quiescenza avviene d’ufficio al raggiungimento del primo requisito utile.
La direzione Centrale delle risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato direttive al riguardo, con la circolare 333/H/G19 del 10 gennaio 2013.
I limiti anagrafici per la pensione di vecchiaia sono:
- • Dirigente generale: 65 anni;
- • Dirigente superiore: 63 anni,
- • Qualifiche inferiori: 60 anni.
Di seguito a scopo esemplificativo facciamo il puto sulla situazione di un dipendente che, nato nell'anno 1956 ed entrato in Polizia nel 1987, nell'anno 2016 compie 60 anni, ma, avendo solo 29 anni di contributi, esattamente quelli maturati in Polizia, non può andare in pensione nel 2016 pur raggiungendo i 60 anni di età anagrafica.
Detto dipendente, nato il 26/11/1956 ed in servizio dal 01/03/1987, alla data del 01/12/2016 con 34 anni e 9 mesi di contribuzione non ha maturato nessun requisito per la pensione di anzianità.
Pertanto, dovrà rispettare i 7 mesi dell'adeguamento della speranza di vita + 8 mesi di finestra mobile, dato che il 01/03/2018 con 36 anni di contribuzione matura il requisito della pensione di anzianità ( 58 anni e 7 mesi + 36 anni di contribuzione).
Roma, 27 giugno 2015 La Segreteria Nazionale