Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) con la sentenza nr. 01439 del 2 febbraio 2016 ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di colleghi, appartenenti al ruolo degli ispettori.

Ricorso avverso l’inerzia dell’Amministrazione della P.S. nel " dare attuazione alle disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334".

Il ricorso muove dall’argomentazione che la mancata attuazione delle disposizioni, sia transitorie (art. 25) che a regime (art. 16), del d.lgs. 334/2000 sta causando un grave pregiudizio agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. e in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai relativi concorsi interni, in quanto privati sia della possibilità di progredire in carriera (alla stessa stregua, ad esempio, del personale pari ruolo del Corpo di polizia penitenziaria o delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in cui il ruolo direttivo speciale, parimenti istituito, è stato invece tempestivamente costituito), sia del trattamento economico diversamente riservato al personale della Polizia di Stato che svolge funzioni in tutto o in parte identiche o analoghe a quelle previste per il ruolo direttivo speciale (in particolare, il personale del ruolo commissari con qualifica iniziale).

Il Tribunale, dopo aver preso atto che i concorsi di cui all'articolo 25 del d.lgs. 334/2000 - che avrebbero dovuto essere indetti "a partire dal 2001 e fino al 2005", non sono mai stati banditi, ha ritenuto che l’inerzia dell’Amministrazione nel dare attuazione alle descritte disposizioni di legge non appare giustificata neanche dall'articolo 1, comma 261, della 1. 266/2005, il quale sospende "fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate", l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (considerato che tale disposizione, appunto, non riguarda anche l’articolo 25 dello stesso decreto legislativo).

Infatti, osserva il Tribunale, la legge n. 266/2005 risulta aver sospeso l'articolo recante "le disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale", che consistono nella mera indicazione del numero di posti da mettere a concorso "per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale", concorsi che avrebbero dovuto essere indetti, "a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale", per un numero ben preciso di posti, che il Legislatore ha puntualmente indicato.

La sospensione dell'applicazione di tali disposizioni, secondo il TAR, comporta unicamente l’effetto di eliminare le modalità e la graduazione previste per l'accesso tanto al ruolo dei commissari, quanto al ruolo direttivo speciale. Venute meno le modalità e la graduazione previste dall'articolo 24 (in quanto sospeso dall'art. 1, comma 261, della 1. 266/2005), a far data dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore della 1. 266/2005), il Ministero dell'Interno avrebbe potuto (o meglio, dovuto, essendo rimasto inerte nei cinque anni precedenti) bandire uno o più concorsi per la copertura dell'intera dotazione organica del ruolo direttivo speciale.

In buona sostanza, il TAR del Lazio sposa la tesi secondo cui la scelta di sospendere l'applicazione dell'articolo 24 del d.lgs. 334/2000 a partire dal 1° gennaio 2006, trova la sua ragion d'essere non nell'intenzione del Legislatore di "congelare" la costituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, ma in quella di consentirne una più rapida costituzione.

Per queste ragioni, il Collegio giurisdizionale del TAR Lazio ha ordinato all’Amministrazione di emanare gli atti sopra indicati, entro un termine non superiore a novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, ai sensi dell’art. 117, c., 2, c.p.a.  

Il Tribunale che ha emanato la decisione in argomento è lo stesso, anche nella composizione, che con la sentenza nr. 08328 del 13 giugno 2015, in accoglimento di un ulteriore ricorso proposto da altri Ispettori Superiori, aveva intimato al Capo della Polizia di adottare, entro un termine non superiore a 90 giorni, il decreto (ex legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1 - punto 261 lettera a) per l’individuazione degli uffici ove è possibile nominare Vice Dirigenti e riconoscere funzioni direttive alle qualifiche apicali del ruolo degli Ispettori.

Tuttavia, detta decisione (vedi Collegamento Flash nr. 48 del 12 dicembre 2015) veniva riformata dal Consiglio di Stato Sez. III che, con la sentenza del 17.11.2015 n. 5251, accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione, non ravvisando l’obbligo del Ministero dell’Interno, di provvedere nei confronti del privato in quanto nel caso in esame l’Amministrazione anzidetta, se pure vincolata nell’"an" ad assumere l’invocato provvedimento, non lo è nel "quando", anche se logicamente ciò non vuol dire che l’Amministrazione possa "sine die" rimanere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, la facoltà di attribuzione delle funzioni e conseguentemente di emissione del decreto di individuazione delle sedi in cui possano essere affidate le funzioni direttive agli Ispettori Superiori, non contiene termini di sorta ed attiene all’ambito dei profili organizzatori e di gestione dell’apparato amministrativo, in quanto appare atto conclusivo di un procedimento di organizzazione interna e di analisi della situazione organica e, come tale, rientra, a pieno titolo, almeno dal punto di vista sopra indicato, nel campo delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione.

Di conseguenza, essendo la materia riservata al potere discrezionale dell’Amministrazione, nessun vincolo almeno nel “quando” sussisterebbe in capo al Ministero dell’interno di emissione dell’invocato provvedimento, anche se, logicamente, ciò non vuol dire che l’Amministrazione possa “sine die” rimanere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge.

Considerata la delicatezza del contenzioso ed i suoi riflessi ordinamentali il siulp è intervenuto presso il Dipartimento per chiedere entro quando tempo sarebbero state avviate le procedure concorsuali relative al Ruolo direttivo speciale, considerati i termini previsti dalla sentenza 01439 del 2 febbraio 2016 del TAR Lazio.

Al riguardo, il dipartimento ha preannunciato che avendo intenzione di proporre ricorso in appello al Consiglio di stato, non bandirà l’invocato concorso fino a quando la vicenda troverà la sua completa definizione in una decisione irreversibile. Sta di fatto che nel corso della prossima riunione, prevista per il 24 febbraio p.v., in sede aggiornamento dei lavori sui decreti ex art. 8 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (riordino carriere), Il SIULP porrà la questione all’attenzione dei rappresentanti dell’Amministrazione per comprendere l’indirizzo del Dipartimento della P.S. anche alla luce di quanto verificatosi nelle altre amministrazioni del comparto e, in particolare nella Polizia Penitenziaria.

Ciò anche per le ricadute che possono prodursi sul processo di riordino che stiamo portando avanti.

Roma, 13 febbraio 2016               La Segreteria Nazionale

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