Con la circolare 555/RS/01/37/B/4//000906 del 2 marzo 2016, il Dipartimento della P.S. ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla possibilità per un appartenente alla Polizia di Stato di rivestire la qualità di socio in una società, con particolare riferimento alla società in accomandita semplice.
Secondo la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S., in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, la norma ordinamentale di riferimento è l'art. 50 del D.P.R. 24.4.1982 a. 335, che vieta espressamente agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato “... l'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali nonché l'assunzione di impieghi pubblici e privati e l'accettazione di incarichi in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali”.
Il fondamento di tale disposizione viene pacificamente ravvisato nell'esigenza di vietare l'esercizio di attività lavorative caratterizzate da continuità e prevalenza, incompatibili pertanto con gli obblighi di fedeltà, diligenza e puntualità propri del rapporto di pubblico impiego, in ossequio al principio di esclusività garantito dall'art. 98, comma l, della Costituzione. Per le altre attività, considerate astrattamente compatibili alla luce dei suesposti criteri di valutazione, è prevista l'autorizzazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001. n. 165, come novellato dalla legge 190/2012, previa verifica, fra l'altro, dell'insussistenza “... di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.
Fermo restando il divieto di rivestire cariche in società che perseguono fini di lucro, la semplice partecipazione societaria per un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato non è preclusa, a condizione che si limiti all'esercizio dei diritti e all’assolvimento dei doveri legati alla mera qualità di socio e non si concretizzi, invece, in compiti di gestione diretta della persona giuridica.
Con particolare riferimento alla società in accomandita semplice, infine, è stato rappresentato che l'assunzione della qualità di socio accomandante da parte di un appartenente alla Polizia di Stato non risulta in contrasto con il richiamato art. 50 del D.P.R. 335/1982, purché al medesimo non sia conferita la procura speciale per singoli affari previsto dall'art. 2320 c.c., che renderebbe la sua posizione analoga a quella del socio accomandatario, con conseguente insorgenza dei profili di incompatibilità.
Roma, 26 marzo 2016 La Segreteria Nazionale