Nel nr. 50 del 17 dicembre 2016 di questo notiziario, abbiamo pubblicato la nota n. 3.1.8/IC/1011/2016 del 15 dicembre 2016, con la quale La Segreteria Nazionale segnalava al Dipartimento che, presso alcune Questure e uffici periferici dell'Amministrazione, venivano negati i riposi previsti dall'art. 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001 al padre lavoratore, nei giorni in cui la madre lavoratrice che aveva rinunciato al beneficio fosse in ferie, ovvero risultasse assente ad altro titolo (ad es.: nella giornata del sabato nel caso di articolazione dell'orario di lavoro in cinque giorni lavorativi, oppure in una giornata festiva).

Pubblichiamo oggi il testo della risposta dell’amministrazione, pervenuta con la Ministeriale nr. 555/RS/01/12/1/001015 datata 6 marzo 2017, a firma del direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali.

“… Al riguardo la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che l'art. 40 del decreto legislativo 151/2001, al punto b) prevede che i periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore “in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga”.

Il requisito dell'alternanza tra coniugi va inteso nel senso che la lavoratrice madre, per non avvalersi dei riposi giornalieri, deve espressamente rinunciare al beneficio in favore del coniuge. Pertanto, qualora agli atti risulti una dichiarazione della madre in tal senso, resa a norma dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, nullaosta alla fruizione del beneficio da parte del padre.

È stato, tuttavia, precisato che quest'ultimo non può utilizzare le due ore di riposo spettanti alla lavoratrice madre qualora la stessa stia fruendo del congedo di maternità, del congedo parentale, ovvero quando l'obbligo della prestazione lavorativa sia integralmente sospeso per altre cause (tale principio è stato stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del21 aprile 1993).

L'ulteriore ipotesi di esclusione del diritto alla fruizione dei riposi orari da parte del padre riguarda la fattispecie in cui la madre è casalinga. Sulla tematica, come è ben noto, l'Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto il deferimento della questione all'esame dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, allo stato attuale, non si è ancora pronunciata.

Pertanto, al di fuori delle ipotesi sopra indicate, si conferma il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri nelle giornate in cui il coniuge è libero dal servizio a diverso titolo (congedo ordinario, riposo settimanale, riposo festivo, riposo compensativo, ecc.) secondo l'articolazione del proprio orario di lavoro.

Roma, 15 aprile 2017                La Segreteria Nazionale

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