Con la circolare 333-G/Div. 11.2624.02- 2501.04/aa.gg. 200 del 17 luglio 2017, Il Dipartimento della P.S. ha fornito chiarimenti in ordine alla materia dei Trattamenti economici di missione nazionale ed indennità di ordine pubblico fuori sede.

Il riferimento è alla procedura da seguire per la corretta liquidazione dei trattamenti economici accessori relativi alle missioni nazionali ed all'indennità di ordine pubblico fuori sede.

La premessa è che il trattamento economico dell'indennità di ordine pubblico fuori sede e quello di missione sul territorio nazionale, non compatibili fra di loro, sono regolati da specifici quadri normativi, non sovrapponibili, perché remunerano attività che hanno finalità differenti, sia per la natura dei servizi e le circostanze in cui devono essere svolti che per le diverse modalità di rimborso delle spese (alloggio, vitto e viaggio).

La non cumulabilità fra i due emolumenti è espressamente prevista dall'art. 10, comma c, del D.P.R. 5 giugno 1990, nr. 147 che testualmente recita: “l'indennità (di ordine pubblico fuori sede) non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione”.

Tale condizione viene ripresa e ribadita dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 2002. Attese le criticità emerse in sede dì liquidazione degli emolumenti in argomento, la circolare si premura di fornire elementi conoscitivi in ordine ad alcune fattispecie più ricorrenti.

Provvedimenti di incarico per servizi fuori sede

Quando il personale della Polizia di Stato, inviato fuori sede con provvedimento di missione, viene impegato in servizi di ordine pubblico, con la conseguente interruzione momentanea della missione, per l'individuazione delle indennità accessorie, da corrispondere al personale “aggregato” per servizi fuori sede, è necessario tener conto delle specifiche tipologie delle attività.

Per agevolare l'individuazione del trattamento economico da attribuire, si rinvia al contenuto della circolare nr. 333-A/9807.G.D.2 del 23 gennaio 1992, avente per oggetto: Personale . impiegato in servizio di O.P. fuori sede.Disposizioni.

In particolare, le richieste di rinforzo del personale, formulate dai Questori alla Direzione Centrale competente, per fronteggiare determinate situazioni, dovranno necessariamente contenere l'indicazione del Trattamento economico da corrispondere. Sulla base di tali indicazioni, la Direzione Centrale interessata comunicherà agli Uffici competenti alla emanazione dei provvedimenti di incarico” la richiesta ed il trattamento economico da corrispondere, preventivamente individuato dal Questore, per la redazione del dispositivo dì incarico.

Pertanto, nella predisposizione degli incarichi fuori sede, chi dispone il servizio, valutata l'attività e le circostanze in cui si dovrà realizzare, individuerà il trattamento economico da attribuire con l'accortezza che, indipendentemente dall'impiego collettivo od individuale, al personale dovrà essere assicurato lo stesso trattamento economico a parità di situazione operativa. 

Interruzione della missione

L'eventuale impiego, durante il periodo di missione, del personale nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, è caratterizzato, come noto, dai requisiti di eccezionalità e di contingenza, in considerazione della diversa natura che contraddistingue le indennità in questione e delle diverse modalità di rimborso delle spese, come sopra ricordato.

In conformità alle disposizioni di etti alla circolare nr. 333-G/ 2.2.81(18/02) del 7 agosto 2002, ove si dovesse rendere indispensabile, è consentita l'interruzione, temporanea ed occasionale, della trasferta, che dovrà riferirsi alle ore effettivamente lavorate in servizio di Ordine pubblico fuori sede e sarà remunerata con la specifica indennità, nella misura ridotta (diaria ridotta 1° turno).

Gli Uffici liquidatori verificheranno la non sovrapponibilità dei due emolumenti.

Interruzione servizio ordine pubblico fuori sede

Le interruzioni del servizio di ordine pubblico fuori sede, da remunerare con il trattamento economico di missione, riguardano le situazioni di seguito riportate.

1) Fruizione del 'riposo settimanale.

In questo caso, il trattamento economico di ordine pubblico fuori sede dovrà essere interrotto per le 24 ore, detraendo, dal conteggio totale della relativa indennità, una diaria intera per ogni giorno di interruzione. A tal proposito si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 333-G/2.3.81del18/02/1997. Il periodo di interruzione dovrà essere remunerato con ìl trattamento economico di nùssione, nella misura ridotta al 60%, in quanto la permanenza fuori sede è organizzata con vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione. L'Ufficio amministrativo-contabile verificherà la non sovrapponibilità dei due emolumenti, unendo alla contabilità relativa all'interruzione del servizio di ordine pubblico fuori sede, la copia del modello 2/B, di cui alla circolare nr. 333-G/2.3.81 dell8 febbraio 1997, dal quale deve risultare l'interruzione per la stessa durata per la quale si conisponde, senza cumulo, il trattamento economico di missione. Qualora il dipendente non fruisca del previsto riposo settimanale, tale circostanza andrà certificata da apposita dichiarazione, a firma del Dirigente il Reparto presso cui il dipendente è aggregato.

2) Malattia in ordine pubblico fuori sede.

Si ritiene utile, innanzitutto, precisare che ai sensi dell'art. l0, comma 4, del D.P.R. 164/2002, in caso di infortunio o malattia che si verifichino durante il servizio di ordine pubblico e che non consentano il completamento del turno giornaliero, al dipendente andrà corrisposto, per quella giornata, il trattamento economico di ordine pubblico. Qualora, il dipendente della Polizia di Stato sia impossibilitato a riprendere il servizio ovvero a rientrare in sede per il giorno o i giorni successivi, andrà corrisposto il trattamento economico di missione, senza cumulo con l'altra indennità, nella misura ridotta al 60%, atteso che la permanenza è organizzata con vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione. Analogo trattamento compete nel caso in cui l'infermità o l'infortunio richiedano il ricovero in un luogo di cura, atteso che, nella circostanza, il predetto non deve sostenere alcuna spesa. L'attribuzione del trattamento di missione compete per il tempo strettamente necessario, come risulta dalla certificazione medica che dovrà indicare, qualora verificata/ l'oggettiva impossibilità di rientro nella sede di provenienza. La documentazione dovrà essere predisposta seguendo le medesime istruzioni, previste per l'interruzione del servizio di ordine pubblico per la fruizione del riposo settimanale.

Spese di viaggio in ordine pubblico fuori sede

Il rimborso delle spese di viaggio per servizio di ordine pubblico fuori sede va imputato al capitolo 2536/02, gestito dalla competente Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, alla quale andranno rivolti eventuali quesiti. Si conferma l'attribuzione dell'indennità di ordine pubblico fuori sede, dal momento della partenza fino al rientro in sede.

Non è consentita,infatti, per un servizio di ordine pubblico fuori sede, l'attribuzione dei benefici economici previsti dal trattamento economico di missione per il periodo intercorrente fra la partenza dalla propria sede di servizio e l'arrivo nella località di destinazione e per quello che va dalla partenza da quest'ultima fino al raggiungimento della sede di servizio. Il testo della richiamata circolare è consultabile nell’apposita sezione del nostro sito all’indirizzo www.siulp.it

Roma, 21 agosto 2017                   La Segreteria Nazionale

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