Richiesta di istituzione del “Nastrino di Formatore” per il personale della Polizia di Stato impiegato in attività di aggiornamento e addestramento professionale in qualità di docente.
Riportiamo il testo della risposta del Dipartimento alla proposta di istituzione del “Nastrino di Formatore” avanzata dal Siulp.
"Si fa riferimento alla nota n. 7.4.6/ma/306/2017 del 10 maggio scorso. Al riguardo la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha rappresentato di concordare, in linea di principio, con la proposta formulata di prevedere un riconoscimento per il personale che svolge l'attività di “formazione” a favore di appartenenti alla Polizia di Stato, al fine di valorizzare l'attività di coloro che si sono distinti per aver messo a disposizione la propria preparazione professionale e culturale per le attività formative e di aggiornamento professionale.
Tuttavia, al pari di quanto già disposto per l'istituzione dell'attestato con nastri no di lungo impiego nei servizi di ordine pubblico, con D.M. del 10 novembre 2011 la predetta Direzione Centrale ritiene opportuno subordinare preliminam1ente la concessione a requisiti di carattere generale quali:
- domanda dell'interessato;
- rispetto dei criteri di valutazione dell'onorevole servizio, richiesto per il conferimento delle onorificenze al personale della Polizia di Stato.
Inoltre, al fine di non svii ire il riconoscimento e vanificare l'effetto premiante, andrebbe introdotto un doppio parametro di valutazione, basato tanto sullo svolgimento delle attività di formatore per un numero minimo di annualità, quanto sul rispetto di determinate soglie orarie totali, in modo tale da gratificare le migliori professionalità e incentivare l'iniziativa di personale qualificato, motivandolo a porre a disposizione degli altri poliziotti il proprio sapere giuridico e professionale.
Riguardo ai requisiti specilìci, sm·à necessario vincolare il riconoscimento del “nastri no di formatore”, da prevedere su tre livelli a carattere progressivo, ad ulteriori elementi, quali un numero minimo di annualità e di ore dedicate all'attività formativa in qualità di “docente'“, come di seguito indicati:
- almeno 10 anni e non meno di 600 ore;
- almeno 15 anni e non meno di 900 ore;
- almeno 20 anni e non meno di 1200 ore.
Per il personale docente presso gli Istituti di Istruzione, sarà necessario il raggiungimento delle annualità e delle ore previste, come sopra specitìcato, comprovato dal Decreto di conferimento dell'incarico.
Per quanto riguarda coloro che svolgono attività di formazione sul territorio nell'ambito dell'Aggiornamento professionale sarà necessario acquisire la documentazione comprovante tale attività ed in particolare la designazione da parte del Questore o l'attestazione del Reparto.".
Roma, 5 novembre 2017 La Segreteria Nazionale