Da più parti ci viene posto il quesito se spetti o meno l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 L. 29 marzo 2001 n.86 (ex L.100/87) nel caso di trasferimento del personale della Polizia di Stato conseguente alla soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni).

Ordunque, al fine di fornire chiarimenti in meriti utili per una puntuale comprensione della questione, è opportuno evidenziare che l’indennità di trasferimento spettante al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile è ora regolata dalla legge 29 marzo 2001, n. 86 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 2 aprile 2001).

L’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, riconosce oggi al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile trasferito d’autorità «ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza, un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione, in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

La norma richiamata enuclea i requisiti per poter accedere allo speciale emolumento di cui alla ex Legge n. 100 del 1987 ed ora disciplinato dall'art. 1 della Legge n. 86 del 2001, con alcune modificazioni, ed essi sono:

  1. adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni;
  2. a natura autoritaria di tale provvedimento disposto motu proprio dall'amministrazione e collegato al superiore interesse pubblico;
  3. la distanza tra le due sedi (provenienza e destinazione) di almeno 10 Km.

L’articolo 13 (disposizioni finali) della medesima legge n. 86/2001 contempla, altresì, che: “Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2001”.

Come è noto la ratio della legge è sottesa a ristorare o, meglio, a consentire all’appartenente alle forze dell’ordine, destinatario di un provvedimento di trasferimento autoritativo, di far fronte alle prime esigenze ed ai conseguenti disagi connessi allo spostamento di sede.

Tuttavia, la suddetta disciplina è stata notevolmente novellata dall’art.1, comma 163, Legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-bis nell’art.1, Legge 29 marzo 2001 n.86 statuendo sostanzialmente che dal 1 gennaio 2013, la soppressione (diversa dislocazione) dei reparti (o delle relative articolazioni), cui consegua il trasferimento d’autorità del personale interessato alla movimentazione, ai sensi dell’art 1 bis della Legge 29 marzo 2001 n.86 in nessun caso può consentire il pagamento di qualsivoglia emolumento (previsto a titolo di rimborso spese o indennità), collegato a tale mutamento di servizio.

All’uopo si riporta per comodità di lettura il citato art. 1, L. 86/2001 rubricato “indennità di trasferimento”, nel testo vigente, evidenziando che il comma 1 bis è stato introdotto come già detto dall’art.1, comma 163 della Legge 228 del 2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013 ai sensi del comma 561 del medesimo articolo: “ al personale volontario coniugato ed al personale in servizio permanente nelle forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al codice dell’ordinamento militare emanato con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 e, fatto salvo quanto previsto dall’art 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000 n.139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza , compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

Art. 1bis. L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

Sul punto risulta di pregnante valenza e dirimente la Sentenza n. 1 del 29.01.2016 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) che ha sciolto ogni residuo dubbio riguardo la portata della norma e di conseguenza sull’attribuzione dell’indennità de qua.

Roma 11 ottobre 2017           La Segreteria Nazionale

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