La disposizione dell’articolo 53, comma 3, d.lg. 26 marzo 2001, n. 151 che menziona l’assistenza prestata a “soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni” non esclude esplicitamente che il beneficio possa essere concesso a chi assista un disabile non grave.

Il principio è stato affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) nella sentenza n. 07962/2021 del 10 dicembre 2021.

La vicenda ha riguardato un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato che ha impugnato il provvedimento con il quale era stata respinta una sua istanza di esonero dai turni notturni presentata in base all’articolo 53, comma 3, d.lg. 26 marzo 2001, n. 151.

L’Amministrazione aveva negato il beneficio sulla base del fatto che il disabile da assistere non aveva il connotato della disabilità “grave”.

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di diniego.

Nella motivazione della Sentenza si sottolinea la fondatezza del ricorso in quanto “”la tesi dell’amministrazione secondo cui il beneficio richiesto dal ricorrente presupporrebbe che l’interessato presti assistenza a un disabile “grave” ex articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benchè si trovi affermata in giurisprudenza non è condivisibile; tale tesi, infatti, non trova riscontro nel testo della disposizione dell’articolo 53, comma 3, d.lg. 26 marzo 2001, n. 151 che menziona l’assistenza prestata a “soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni” con ciò non escludendo esplicitamente che il beneficio possa essere concesso a chi assista un disabile non grave (cioè un soggetto rientrante nella previsione del comma 1 dell’articolo 3 citato) e non essendo giustificata una interpretazione restrittiva della disposizione che ha chiaramente la ratio di permettere una migliore organizzazione di vita a soggetti bisognosi di assistenza in ragione di una condizione di disabilità in coerenza con valori tutelati anche a livello costituzionale (come del resto già affermato da questo Tribunale; cfr. sentenza 1 febbraio 2019, n. 540)””. 

Roma, 11 febbraio 2022                   La Segreteria Nazionale

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