Alcuni nostri iscritti ci chiedono se vi sono stati mutamenti relativamente al requisito degli incrementi della speranza di vita previsti per l’accesso al pensionamento dei dipendenti della Polizia di stato.

Gli adeguamenti alla speranza di vita rinvengono dall’articolo 12, comma 12 bis del Decreto-legge n. 78/2010. Consistono in un meccanismo di aggiornamento automatico che opera sui requisiti anagrafici e sul requisito contributivo previsto per la pensione anticipata.

L’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi alla speranza di vita è scattato per la prima volta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sulla base di quanto disposto dal decreto del 6 dicembre 2011 del ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 289 del 1º dicembre 2011.

Successivamente funziona così: Ogni tre anni, l’ISTAT valuta la probabilità di vita che rimane a chi ha 65 anni. Se la speranza di vita aumenta, ne deriverà un corrispondente incremento dell’età pensionabile.

Va evidenziato che per i menzionati adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1º gennaio 2019 è previsto l’aggiornamento con cadenza biennale (articolo 24, comma 13 della manovra Monti).

L’INPS, con la circolare n. 19 del 7 febbraio 2020, in riferimento all’adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, ha precisato che per effetto di quanto dispone il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 5 novembre 2019, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, per il biennio 2021/2022, i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico, non sono ulteriormente incrementati.

In ultimo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 18 luglio 2023 dal quale si evince che, in base della variazione della speranza di vita prevista per il biennio 2025/2026, i requisiti di accesso alla pensione rimarranno uguali a quelli attuali, considerato che i dati elaborati dall’istituto statistico indicano che la speranza di vita è diminuita di un mese il che vale ad escludere una variazione negativa dei requisiti per il pensionamento.

La variazione della speranza di vita, però, incide anche sull’importo della quota contributiva della pensione e pertanto nel 2025-26 è ragionevole prevedere che l’assegno pensionistico possa subire un lieve incremento.

La riduzione della speranza di vita ha effetti anche sul calcolo dell’importo mensile per i pensionati. Con una lunga speranza di vita, infatti, l’assegno mensile verrà erogato per più tempo e comporterà l’erogazione di somme minori. Dato che la speranza di vita per il biennio 2025/2026 si è ulteriormente ridotta, l’importo della pensione dovrebbe crescere. A completamento della nostra trattazione, riportiamo un quadro riassuntivo aggiornato dei requisiti oggi richiesti per andare in pensione in relazione al personale dei diversi ruoli della Polizia di Stato. Pensioni di anzianità (art. 6 D.lvo 165/1997)

Requisiti incrementati dalla speranza di vita:

  1. 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva;
  2. 54 anni di età e la massima anzianità contributiva al 31/12/2011 (rendimento pari all’80%);
  3. 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età.

Decorrenza in applicazione alla finestra mobile

  • decorsi 12 mesi dalla maturazione dei previsti requisiti per i punti 1) e 2)
  • decorsi 15 mesi dalla maturazione dei previsti requisiti per il punto 3)

Pensioni di vecchiaia (art. 2 D.lvo 165/1997) Limiti di età ordinamentali:

  • Dirigente Generale 65 anni;
  • Dirigente Superiore 63 anni;
  • Qualifiche inferiori 60 anni.

Senza incremento della speranza di vita, se già maturati i requisiti per la pensione di anzianità, la decorrenza del trattamento pensionistico è dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età anagrafica; In mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità, al momento del raggiungimento del limite di età ordinamentale, il dipendente dovrà prolungare il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

  • Limiti ordinamentali + 1 anno speranza di vita + finestra mobile di 12 mesi;
  • Pensione di anzianità + finestra mobile.

Roma, 4 novembre 2023              La Segreteria Nazionale

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