Cambiano le definizioni di disabilità, la procedura di accertamento e le linee guida per stabilire i livelli essenziali delle prestazioni.

Le nuove regole sono contenute in due decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri il 3 novembre in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, contenenti misure a integrazione di quanto previsto dalla Legge 104/1992.

Il primo decreto riguarda la definizione della condizione di disabilità, la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Tra le principali novità, vi è la riunificazione e semplificazione degli accertamenti per l’invalidità civile, l’handicap e la disabilità ai fini lavorativi in una definizione omnicomprensiva di condizione di disabilità. Inoltre, viene introdotta una valutazione multidimensionale della disabilità per la creazione di progetti di vita personalizzati.

Il decreto introduce una nuova definizione di disabilità in linea con la Convenzione ONU del 2006, che considera la disabilità come il risultato dell’interazione tra la persona e le barriere ambientali e comportamentali.

Il decreto modifica l’articolo 3 della legge n. 104/1992, utilizzando il concetto di “persona con disabilità” come base per i diritti e le prestazioni, sostituendo le parole legate all’”handicap” con riferimenti alla “condizione di disabilità”. Inoltre, si specifica che il concetto di “condizione di disabilità” è complesso ed evolve in base agli strumenti e ai criteri utilizzati nel processo di valutazione di base.

Per quanto riguarda l’accertamento delle diverse forme di disabilità, è prevista una nuova procedura INPS dal 1° gennaio 2026, che unifica gli attuali processi di accertamento della condizione di disabilità, dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordo-cecità, degli alunni con disabilità e degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.

Il procedimento è attivato da un certificato medico introduttivo ed è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità.

Dopo questa valutazione di base, la persona con disabilità può chiedere di avviare un procedimento di valutazione multidisciplinare (bio-psico-sociale) effettuata da un’unità di cui fanno parte anche la persona con disabilità e soggetti delle istituzioni e degli enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa.

Partendo dagli esiti della valutazione di base, vengono in questo modo identificati elementi riferiti al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita.

Infine, viene previsto il cosiddetto diritto all’accomodamento ragionevole, ovvero un procedimento consistente in modifiche e adattamenti ritenuti necessari, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.

Per il 2025 è prevista una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione della nuova valutazione finalizzata anche all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.

Per le prestazioni legate all’invalidità civile, sono previste tabelle medico-legali, ma queste verranno aggiornate per tener conto del funzionamento complessivo della persona anziché solo della patologia. La richiesta di valutazione di base può essere presentata dall’interessato, dal genitore o tutore, o da un amministratore di sostegno autorizzato.

Il processo deve essere completato entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico iniziale, con possibilità di sospensione in casi specifici.

L’INPS è l’ente responsabile della valutazione di base, e la valutazione avviene in una seduta collegiale. La persona valutata può essere assistita dal proprio medico o psicologo di fiducia durante la valutazione.

Al termine della valutazione, alla persona con disabilità viene spiegato il diritto di avviare il processo per la costruzione di un progetto di vita personalizzato.

Questo processo può essere avviato direttamente dalla Commissione al Comune di residenza. La conclusione del processo di valutazione viene attestata da un certificato, che verrà caricato sul Fascicolo Sanitario Elettronico.
Solo dopo questa valutazione verranno riconosciuti i benefici e le prestazioni correlati alla disabilità. Le persone hanno il diritto di richiedere una nuova valutazione se sorgono nuove condizioni di disabilità o se è necessario un maggiore sostegno.

L’esito della valutazione di base determina il riconoscimento ufficiale della condizione di disabilità, che è necessario per accedere ai benefici e ai sostegni appropriati.

Il secondo decreto definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e istituisce una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui fanno parte – oltre ai ministri competenti – anche un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il presidente della Conferenza delle Regioni, il presidente dell’ANCI e i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.

Questo organismo ha i seguenti compiti:
• elaborare linee guida per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni LEP;
• riconoscere il progetto individuale di vita come essenziale delle prestazioni;
• verificare le modalità di integrazione tra LEP e LEA (livelli essenziali di assistenza);
• assicurare il coordinamento della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile.

Roma, 18 novembre 2023                La Segreteria Nazionale

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