Sgravio dei contributi previdenziali nel limite massimo annuo di 3.000 euro per le lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato con almeno tre figli.

Pari al 9,19% della retribuzione imponibile per un importo massimo mensile di 250 euro.

La legge di bilancio 2024 ha previsto un esonero della contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione), fino a un massimo di 3.000€ annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli a carico, il cosiddetto “bonus mamme” di cui avevamo già parlato in precedenti informative. Per le modalità operative era attesa una circolare INPS che è stata pubblicata in data 31 gennaio 2024.

Vediamo più nel dettaglio quanto previsto dalla circolare INPS 31 gennaio 2024, n. 27.

IN COSA CONSISTE

L’agevolazione prevede l’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali dovuti per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000€ riparametrato su base mensile. I minori contributi versati dalla lavoratrice non avranno alcun impatto sulla sua posizione previdenziale in quanto corrisposti dall’INPS come contributi figurativi.

CHI NE HA DIRITTO

L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione delle lavoratrici domestiche, a condizione che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

- la lavoratrice sia madre di tre o più figli;

- il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).

Per il periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

La dispensa dal pagamento dei contributi non decade in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all’esonero dal mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell’ultimo figlio. L’esonero, precisa la circolare, è applicabile, oltre che ai contratti già attivi, anche per i rapporti di lavoro che saranno instaurati nel periodo di vigenza del beneficio. Si precisa anche che le soglie massime di esonero devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time.

Attenzione!!! Per beneficiare dell’esonero le lavoratrici dovranno informare il datore di lavoro della loro intenzione, comunicandogli anche il numero dei figli e i rispettivi codici fiscali. Invitiamo, quindi, a contattare la propria azienda per conoscere le modalità operative per effettuare la comunicazione. In alternativa, la mamma potrà comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli tramite l’apposito applicativo che, tuttavia, non è ancora disponibile e di cui l’ente renderà nota l’attivazione.

La circolare, infine, chiarisce gli aspetti che attengono alla compatibilità con altri contributi quali l’esonero contributivo. In particolare, si specifica che, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.

Per ogni dettaglio rimandiamo alla circolare INPS.

Firenze, 8 febbraio 2024                    La Segreteria Regionale

Fonte: Comunicazione First Cisl Milano Metropoli

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