La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha dato il via all’esame dei ricorsi avverso l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in seno all’Arma dei CC.

Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, commenta l’importante intervento della Corte Europea: “E’ con grande soddisfazione – commenta Romano – che accogliamo la notizia della decisione del provvedimento della Corte Europea, la quale, accogliendo i ricorsi dei colleghi del disciolto Corpo Forestale dello Stato, evidenzia una serie di perplessità, le stesse rappresentate dal SIULP in sede di applicazione della scellerata Riforma Madia, causa le quali sono stati militarizzati il Corpo Forestale e tutti i suoi appartenenti. Ora, il Governo italiano, è chiamato ad un contraddittorio per spiegare quella scelta e la legittimità posta alla base della stessa”.

“Nell’esprimere vicinanza e solidarietà ai colleghi della Forestale, facciamo appello al Governo e a tutte le parti politiche che in quella circostanza dichiararono la loro contrarietà, affinché oggi, con uno atto di concreto sostegno alla democrazia, annullino quella riforma o quantomeno diano la possibilità ai suoi appartenenti, di transitare, con tutte le originarie competenze del Corpo, in una forza di Polizia ad ordinamento civile”

“Ci auguriamo – conclude Romano – che tutti coloro che all’epoca gridarono allo scandalo, dimostrino oggi coerenza, dando forza e sostegno ai dubbi sollevati dalla Cedu”.

La decisione della Cedu

La Corte ha comunicato al Governo e alle parti l’avvio del contraddittorio, ponendo alcune domande alle quali il governo dovrà rispondere, salvo proporre una risoluzione amichevole che dovrà essere accompagnata dal riconoscimento delle violazioni sollevate e da un’azione risarcitoria.
Nello specifico, la Corte chiede al Governo di rispondere alle seguenti domande:
1) se la riforma ha creato in danno degli ex Forestali una discriminazione rispetto agli altri cittadini dello Stato italiano, in merito all’acquisizione dello status militare, come tale contraria all’articolo 14 della Convenzione;
2) se è stata violata la loro libertà di associazione a causa del trasferimento alle forze di polizia con status militare e se le restrizioni subite fossero legittime e necessarie, ai sensi dell’art. 11 § 2 della Convenzione;
3) se comunque esisteva una effettiva possibilità di scegliere di non essere trasferiti ad un corpo di polizia militare e se in particolare i ricorrenti abbiano avuto la possibilità di richiedere il trasferimento verso un’altra amministrazione e, nel caso, quale sia stato l’esito;
4) se, infine, l’ordinamento interno abbia offerto o meno un rimedio effettivo per le doglianze in seguito prospettate alla Corte europea.

Roma, 14 Febbraio 2024              La Segreteria Nazionale

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