Si torna a parlare di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, materia che evidentemente suscita ancora perplessità applicative.

Lo fa il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 2, datata 4/02/2014, ma registrata alla Corte dei Conti il 19/03/2014, ancora a firma dell'allora Ministro D'Alia. La circolare fornisce chiarimenti sulla portata applicativa del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento all'art. 4, comma 16 bis.

Quest'ultimo ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre non modifica il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il nuovo art. 55 septies, comma 5 ter prevede che "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica".

In pratica, con l'entrata in vigore della nuova norma, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi).

Come giustificare l'assenza - Nei casi in cui sia necessario giustificare l'assenza, come ad esempio per i permessi per documentati motivi personali, è necessario produrre un'attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Il documento può essere consegnato al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.

Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato pdf dell'attestazione.

L'attestazione deve essere dettagliata: infatti, è necessario che da essa risulti la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

La circolare precisa che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e pertanto non deve recare l'indicazione della diagnosi, così come non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

Contemporanea effettuazione della visita e assenza per malattia - Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.

In pratica, il medico curante redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).

Ovviamente, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

Terapie continuative - Possono verificarsi anche situazioni in cui il dipendente soffra di una determinata patologia che richieda la necessità di sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro.

In questi casi la Funzione Pubblica ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (volendo anche cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico stesso.

Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, facendola seguire dalle singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate.

In questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Possibilità di utilizzo della dichiarazione sostitutiva - L'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 (un fac-simile è allegato alla circolare stessa).

In tal caso, le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate, nonchè attivare i necessari controlli sul loro contenuto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci.

La circolare

 

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