Le visite fiscali al personale della Polizia di Stato continuano a tovare una applicazione non omogenea e difforme sul territorio anche a causa di una posizione non

proprio chiara del Dipartimento della P.S. che con una circolare del 05/02/2010 lascia intendere di non voler mutare la prassi applicativa, più favorevole al personale, in attesa di approfondimenti normativi…

Ma riepiloghiamo un po’ “lo stato dell’arte”.

Come anticipato con squilli di tromba e rullo di tamburi e sulla scorta di fantomatiche equazioni sull’assenteismo dei dipendenti pubblici che giustificherebbero il ripensamento, il ministro della Funzione Pubblica attraverso il Decreto nr. 206 del 18.12.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 15 del 20.01.2010 entrato in vigore il 4 febbraio 2010, confermava la propria volontà di allungare per l’ennesima volta le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici che, ingrati, hanno approfittato di quanto stabilito dai contratti prima dell’entrata in vigore della Legge 133/09.

Come sarà facile ricordare la Legge 133/09 aveva portato le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici ad 11 ore giornaliere, in netto contrasto con le 4 ore stabilite dai CCNL e in linea con quanto avviene negli altri settori, poi riportate di nuovo a 4 ore nell’estate del 2009 con il decreto anticrisi (DL. 78/09). Illuminato dal sacro furore ideologico e avendo verificato gli effetti deleteri, a suo dire, dell’ultima concessione, il ministro tornava sui suoi passi e in applicazione del DLgs 150/09 (art. 55 - septies) reintroduceva per decreto una differenziazione nelle fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati.

L’allungamento delle fasce di reperibilità porta così di fatto a sette ore complessive giornaliere il tempo in cui può essere effettuata la vista a domicilio in casa in caso di assenza per malattia: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Per l’occasione, unica buona nuova, si introduce il principio dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; patologie per riconosciuta causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Si considerano inoltre esonerati dall’obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale, per il periodo indicato nella prognosi.

Sulla questione il Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli AA.GG. della Polizia di Stato ha diramato due circolari pari numero 559/S: la prima datata 02/02/2010 che di fatto trasmette il Decreto18 dicembre 2009, nr.206, “per una puntuale applicazione e la massima diffusione tra tutto il personale dipendente”.

La seconda datata 05/02/2010 invece recita “Si fa seguito alla nota di pari oggetto, datata 2 febbraio 2010. Atteso che la problematica evidenziata dalla richiamata circolare è attualmente oggetto di approfondimenti generali di più ampio contesto normativo, le SS.LL. sono invitate a soprassedere in attesa di future indicazioni su applicabilità e diffusione”. Pertanto, prendiamo atto che le fasce orarie di reperibilità domiciliare per il personale della Polizia di Stato rimangono: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19."

Oggi, ad un anno di distanza le cd. future indicazioni devono ancora arrivare… Strano ma, forse, meglio così!!

 Firenze, 1 marzo 2011                              La Segreteria Regionale SIULP Toscana

Decreto 18 dicembre 2009, n.206

Circolare n.559/S del 05/02/2010

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