Considerata la sistematica carenza rispetto alla esibizione di dati necessari ad effettuare una attenta verifica, si ritiene indifferibile un intervento di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali.
OGGETTO: Questura di Livorno - Verifica sull’attuazione degli accordi decentrati. Violazione ANQ.
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della P.S. - Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma
E, p.c.
Alla Segreteria Nazionale SIULP
Roma
Alla Segreteria Provinciale SIULP
Livorno
In data 17/05/2010 è stata sottoscritto l’accordo decentrato tra l’amministrazione e le OO.SS. della Polizia di Stato firmatarie del nuovo A.N.Q. siglato in data 31.07.2009, stipulato ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell’art. 24 del D.P.R. del 18 giugno 2002, n: 164, che entrava in vigore in data 27 maggio 2010, come da disposizioni impartite con ordinanza del Questore di Livorno in data 25 maggio 2010.
In data 7 marzo 2011, ha avuto inizio la riunione della verifica semestrale di cui all’art. 5 dell’AN.Q., presieduta come consueto dal Vicario del Questore di Livorno in costante assenza ai confronti sindacali del titolare l’Ufficio.
Nel corso della verifica, proseguita in data 21 marzo e terminata in data 28 marzo 2011, veniva evidenziato il responsabile dell’Ufficio aveva trasmesso alle OO.SS. dei dati incoerenti ed incompleti, relativi agli art. 2,3,4,5,6 e 7, dell’accordo decentrato siglato tra il Questore di Livorno e le OO.SS. in data 17/05/2010.
Si contesta infatti:
1. la mancanza dei dati completi di cui all’art. 2, relativi ai tempi e alle modalità per l’addestramento e l’aggiornamento professionale, nonché la totale assenza del registro ove ogni Ufficio annota le fasi di aggiornamento del personale.
La mancata istituzione, come previsto entro i 60 giorni successivi alla firma dell’accordo decentrato, dell’Ufficio Provinciale per l’aggiornamento e la formazione del personale
2. La mancanza dei dati relativi all’art. 3 relativi ai criteri di verifica della Qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci.
3. La completa indifferenza in riferimento all’art 4, relativo ai criteri delle attività di protezione e di benessere del personale, con particolare riferimento ai criteri stabiliti, nel medesimo articolo, alla movimentazione interna del personale. Oltre che la mancanza dei dati relativi all’art. 5, relative alle misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale.
4. La mancanza dei dati relativi all’art. 6, sulla gestione ed applicazione di quanto previsto dal comma 5, lettera a) , dell’art. 24, del D.P.R. 164/2002, che, pur essendo regolati dalla normativa prevista dagli artt. 11 e 18 dell’A.N.Q., in riferimento agli istituti previsti della reperibilità e cambio turno, necessitano della trasmissione dei dati relativi.
6. La mancanza dei dati relativi all’art. 7, sui criteri per l’esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi del comma 1 dell’art. 12 dell’A.N.Q..
7. La totale inottemperanza all’art.5 comma 5 ANQ, ovvero all’art. 8 dell’accordo decentrato che stabilisce le procedure di verifica, e che, nel caso di inadempienze accertate nell’ambito della verifica, l’amministrazione provvede, entro e non oltre 10 giorni dall’incontro, ad informare le segreterie Provinciali delle OO.SS. delle misure da adottare per il ripristino del rispetto degli accordi sottoscritti.
Premesso quanto precede, considerata la sistematica carenza rispetto alla esibizione di dati necessari ad effettuare una attenta verifica, si ritiene indifferibile un intervento di codesto Ufficio.
Si rende indispensabile il ripristino del rispetto delle regole da parte del Questore di Livorno, la cui presenza fisica sarebbe gradita nel corso dei confronti sindacali, che porti alla più stretta adesione dei principi definiti nella contrattazione decentrata sottoscritta dalle parti e che permetta a questa O.S. di poter verificare quanto prescritto.
Cordialmente.
Firenze, 22 settembre 2011 Il Segretario Generale
Francesco REALE